skip to Main Content
Guido Grossi 339 1625170 Fabio Conditi 335 5669634 info@pianodisalvezzanazionale.it

Scheda tecnica – allegato C –

STATONOTE

Chi emette moneta a corso legale dispone di due tecniche principali.

La prima risale alle origini delle Banche Centrali ed ha resistito allo sganciamento della moneta stessa dall’oro: la creazione monetaria si mette al passivo e all’attivo un pari valore in titoli. Così nello stato patrimoniale il saldo nasconde la creazione monetaria stessa, nascondimento che è la ragione della tecnica. Infatti le BC sono sorte per evitare che lo Stato immettesse una moneta senza sottostante, oro (o argento) e convertibilità in un metallo pregiato.

Essa è stata conservata anche dopo il 1971 allo scopo di nascondere la possibilità di emetterla senza partita doppia, ovvero con segno algebrico neutrale che è non negativo, quindi positivo.

La seconda tecnica, infatti, consente di immettere direttamente nel circuito economico della moneta aggiuntiva che serve per gli acquisti della P.A., compreso il pagamento di salari, stipendi, pensioni, indennità varie e opere e servizi pubblici vari.

Il Trattato di Lisbona ha riguardato la prima tecnica ovvero della moneta a debito; infatti parla di banconote (non di statonote!) a corso legale in tutta l’UE, mentre qui parliamo di corso legale nel solo territorio di uno Stato.

Ovviamente anche la BC può utilizzare questa seconda tecnica: in casi eccezionali la FED e la Banca d’Inghilterra, in via ordinaria la Banca Centrale Cinese ed altre l’hanno fatto e lo fanno.

Quindi, per i Trattati dell’UE (Lisbona, art. 128.1) non possiamo emettere valuta a corso legale su tutto il territorio dell’euro né con tecnica di debito, né con immissione diretta (la BCE non usa questa tecnica, ma potrebbe); invece, possiamo emettere moneta a solo corso legale interno, non convertibile, di fonte non bancaria.

Queste statonote (metalliche, cartacee, elettroniche) hanno segno algebrico opposto alle spese, quindi – sommandosi alle tasse – contribuiscono a pareggiare il bilancio dello Stato stesso.

Verrebbero create come immissione di cassa e passività nei confronti della comunità, al momento dell’immissione verrebbero detratte dall’attivo di bilancio, ed entrerebbero nella proprietà/cassa del portatore, non essendo più una passività circolante.

Il loro limite è dato dalla disponibilità di risorse reali da mobilitare (figure professionali disoccupate o sottoccupate, capacità produttive da ampliare, ecc.); quindi, si possono utilizzare senza rischi inflattivi se i piani o programmi di investimento delle P.A. comprendono la mobilizzazione delle risorse reali necessarie.

Back To Top