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CdR: Conti di Risparmio pubblici, con somme trasferibili

UNA SOLUZIONE ECONOMICA PER L’ITALIA, USANDO LE NOSTRE RISORSE

 

PRESENTAZIONE

Realizzazione di una piattaforma elettronica pubblica innovativa, integrata con i conti bancari ed i conti fiscali già esistenti, finalizzata alla raccolta sicura e remunerata del risparmio privato e, contestualmente, alla stabilizzazione del debito pubblico permettendone lo scambio, anche al fine di ridurne il costo degli interessi passivi.

Al 31.12.2019 i risparmi italiani depositati sui conti bancari ammontavano ad Euro 1575 miliardi, i risparmi investiti in altri strumenti finanziari (prevalentemente fondi di investimento, polizze assicurative, obbligazioni bancarie e di imprese) ammontavano ad altri circa 2500 miliardi, escluso il mercato azionario; viceversa, i titoli del debito pubblico italiano ammontavano ad Euro 2010 miliardi, di cui oltre Euro 400 miliardi già detenuti dalla Banca d’Italia: il risparmio italiano disponibile è più che doppio rispetto ai titoli del debito pubblico italiano esistenti sui mercati.

I Conti di Risparmio pubblici aumenteranno la detenzione di debito pubblico in mano ai residenti italiani e ridurranno l’ammontare dei titoli di Stato soggetti alle fluttuazioni del mercato; contestualmente aumenterà il rating del Paese e diminuirà lo spread sui residui titoli di Stato rispetto agli altri Paesi dell’eurozona. Nel medio-lungo termine, la riduzione del tasso medio di interesse sul debito pubblico produrrà un risparmio per lo Stato di circa 40 miliardi di euro annui; tali risorse aggiuntive potranno essere usate per la riduzione in conto capitale del debito stesso e/o per la riduzione del prelievo fiscale e/o per l’aumento degli investimenti pubblici.

 

Nei rapporti tra i vari titolari dei Conti di Risparmio il trasferimento di somme è giuridicamente considerata una cessione di credito, “pro soluto” ed al valore nominale, nei confronti del debitore Stato. Lo scambio di somme tra i vari Conti di Risparmio non comporta alcun deflusso dal debito pubblico e quindi non comporta alcun problema per la tesoreria dello Stato. Viceversa, la possibilità di scambio favorisce la liquidità dell’investimento e -a parità di altre condizioni- la possibilità di erogare un interesse più basso, nonché l’accumulo e la permanenza nel tempo delle somme nei Conti di Risparmio, rendendo così il debito pubblico acquistato complessivamente stabile o in crescita.

 

Contestualmente viene tutelata l’attività privata delle banche commerciali, evitando soltanto l’inutile uscita/rientro delle somme dalla disponibilità della tesoreria dello Stato.

L’emergenza COVID-19 ha dimostrato la assoluta urgenza e necessità dello Stato di avere una UNICA rete informatica pubblica di pagamento cui siano collegati TUTTI i propri cittadini ed imprese, anche per versare a chiunque indennità monetarie urgenti per evitare rivolte sociali.

 

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DISPOSITIVO NORMATIVO

Visto l’art 47 della Costituzione italiana che dispone “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; …”.

Visto il D.P.R. del 30 dicembre 2003 n. 398, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico.

Visto….

Emana il seguente decreto

Art. 1.

(istituzione ed apertura del Conto di Risparmio)

E’ istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze una piattaforma elettronica pubblica, integrata con il sistema bancario e fiscale, al fine di implementare su base volontaria il collocamento del debito pubblico tra tutte le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia munite di codice fiscale, ad ognuna delle quali verrà aperto d’ufficio gratuitamente un conto denominato “Conto di Risparmio”, destinato al deposito sicuro e remunerato del loro risparmio in Euro, che confluirà sul conto pubblico di tesoreria. Ad ogni titolare dei conti di risparmio sarà fornita una carta di debito ed app digitale.

 

Il conto di risparmio, essendo un deposito in debito pubblico, non è soggetto alle norme del bail-in bancario, di cui alla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

 

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, determinerà le modalità operative di apertura dei conti di risparmio e la loro integrazione informatica con i conti fiscali ed i servizi online già esistenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

Art. 2.

(versamenti, trasferimenti e prelievi)

L’afflusso di moneta Euro nel conto di risparmio potrà avvenire esclusivamente attraverso un bonifico da conto corrente postale o bancario intestato al medesimo titolare o a soggetto diverso.

Le somme depositate sui conti di risparmio saranno liberamente ed istantaneamente trasferibili dal titolare ad altri conti di risparmio, con la carta digitale ed a mezzo bonifico da qualunque applicazione digitale, anche quale corrispettivo per l’acquisto di beni e servizi.

Le somme depositate nel conto di risparmio saranno prelevabili in Euro dai titolari, liberamente in contanti nei limiti di legge presso gli ATM degli istituti convenzionati o tramite bonifico su conto postale o bancario intestato esclusivamente allo stesso soggetto titolare del conto di risparmio.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, potrà decidere eventuali limitazioni temporali e quantitative all’entrata o all’uscita di somme di denaro dai conti di risparmio.

 

Art. 3

(rendimento e spese)

 

I conti di risparmio avranno un rendimento mensile, esente da imposte, ad un tasso di interesse variabile parametrato all’inflazione e saranno esenti dalle spese di gestione periodiche e di trasferimento delle somme tra gli stessi conti di risparmio.

 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sarà stabilito l’effettivo tasso di interesse sulla base della variazione mensile dell’indice di inflazione comunicato dall’Istat, nonchè il prezzo delle commissioni di prelievo dagli ATM e dei bonifici verso i conti postali o bancari.

 

Art. 4.

(limiti di operatività, tutele)

 

Nei conti di risparmio saranno esclusi la concessione di credito, l’emissione di carte di credito, le domiciliazioni ed altre funzioni tipiche dei conti correnti bancari.

 

Nei conti di risparmio saranno possibili gli accrediti diretti di stipendi e pensioni ed i rapporti diretti, attivi e passivi, di tutti i soggetti giuridici   con le Pubbliche Amministrazioni.

 

Le somme ivi depositate, nei limiti del saldo attivo presente due anni prima della richiesta, non saranno soggette ad azioni esecutive e cautelari di terzi privati o ad acquisizione da parte degli organi di una eventuale procedura concorsuale personale, salvi i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria penale. Per i crediti dello Stato si applicheranno le norme vigenti in relazione alle somme depositate sui conti correnti bancari.

 

 

Art. 5.

(entrata in vigore)

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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Nel Decreto Ministeriale di cui all’art. 2 comma 4, per disincentivare almeno inizialmente il prelievo, si consiglia di prevedere la valuta a 20 giorni dall’ordine di bonifico ed un limite massimo mensile di Euro 100.000,00 (centomila/00); per i depositi superiori ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) un limite di prelievo del 10% mensile del totale della giacenza.

Le limitazioni al prelievo sono misure prudenziali per evitare improvvisi elevati deflussi di denaro e -se necessitasse- per permettere di ripristinare la provvista con gli istituti finanziari, che avrebbero comunque interesse a depositarvi immediatamente le eccedenze di liquidità, o con le emissioni periodiche di titoli di Stato. Tuttavia, sotto il profilo statistico, è prevedibile che si crei una giacenza complessiva stabile e permanente tra depositi e prelievi. Quando ciò accadrà i limiti al deflusso potranno essere ridotti o eliminati. Saranno possibili regolamenti specifici per le imprese con grandi giacenze e gli istituti finanziari.

 

Nel Decreto Ministeriale di cui all’art.3 comma 2, per incentivare almeno inizialmente il deposito, si consiglia di prevedere un tasso di interesse pari all’inflazione, con minimo garantito dello 0,1% su base mensile (pari all’1,2% annuo) se l’inflazione fosse inferiore a tale soglia, applicato all’importo del giorno del mese con giacenza minima.

Per incentivare l’uso immediato dei Conti di Risparmio tra tutti i cittadini e le imprese, a chiunque esegua un deposito di almeno euro 1.000,00 nei primi tre mesi dal “lancio”, si consiglia di garantire un accredito aggiuntivo di euro 50,00 che potranno essere spesi esclusivamente attraverso il bonifico ad altri Conti di Risparmio, così da permettere alle persone di familiarizzare con le funzioni online del “versamento sul Conto di Risparmio” e del “trasferimento ad altro Conto di Risparmio”. Nell’ipotesi augurabile in cui l’offerta al pubblico di Conti di Risparmio abbia un grande successo e fosse necessario graduarla nel tempo in relazione alle scadenze dei titoli di Stato già in circolazione da rimborsare, sarà possibile limitare l’importo dei singoli depositi per permetterne comunque la diffusione a TUTTI i cittadini ed imprese.

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