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Così, oggi, ci si trastulla nominalisticamente nella ricerca di un «nuovo modello di sviluppo».

E si continua ad ignorare che esso, nelle ispirazioni ideali, è racchiuso nella Costituzione; nelle condizioni tecniche, è illustrato, nell’insieme degli studi della Commissione economica per la Costituente.

Federico CAFFÈ

 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Potenziamento urgente del sistema creditizio pubblico del paese attraverso la  trasformazione degli istituti di credito e finanziari, già parzialmente o totalmente partecipati dal Ministero delle Finanze, in enti di interesse pubblico che godano di uno statuto speciale garantito dallo Stato contro i fallimenti e le liquidazioni, che eroghino crediti e finanziamenti alle aziende, agli enti pubblici e ai cittadini, e  che possano mettere in sicurezza gli asset strategici del Paese contro le speculazioni internazionali.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visti gli articoli da 1 a 4 della Costituzione, in particolare sull’obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e in cui si riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e che siano promosse le condizioni che rendano questo effettivo questo diritto;

Nel rispetto degli articoli 38 e 41 della Costituzione che assicurano ai cittadini sprovvisti dei mezzi necessari il diritto al mantenimento, che l’iniziativa privata non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e che l’attività pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali;

Visti gli articoli 42 e 43 della Costituzione che prevedono che la proprietà privata possa essere espropriata per motivi di interesse generale e che la legge può trasferire mediante espropriazione allo Stato determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazione di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale.

In adempimento dell’articolo 47 della Costituzione che prevede che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito;

Alla luce dell’articolo 117, comma e) che accorda allo Stato l’esclusiva legislazione in materia di moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e perequazione delle risorse finanziarie;

 

Considerata la grave situazione di emergenza creata dall’epidemia da Covid-19 che ha bloccato di fatto la maggior parte delle attività economiche del Paese, costringendo le aziende in una situazione di stallo e criticità;

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato,  il 30 gennaio 2020, che l’epidemia da Covid-19 è un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi nel Paese;

Considerato che la Commissione Europea ha dichiarato valido, per la situazione di emergenza, l’art 107, par. 2, comma b del TFUE che definisce che sono compatibili con il mercato unico gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi naturali;

Che la citata C.E. ha dichiarato ugualmente valida l’applicazione del paragrafo 3, comma b dello stesso articolo che dichiara legali gli aiuti di Stato destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

che, inoltre, ha dichiarato attiva, il 20 marzo 2020, la clausola di salvaguardia generale (“Escape Clause”) del Patto di Stabilità e Crescita (regolamento 1466/97) con una comunicazione al Consiglio Ecofin (COM 2020 123 finale);

e che, infine, ha istituito un quadro temporaneo di aiuti di Stato in deroga alla normale disciplina della politica degli aiuti di Stato europea, e la sospensione dei criteri di bilancio circa il rapporto indebitamento su PIL, debito pubblico su PIL e pareggio di bilancio;

Alla luce della dichiarazione del 20/03/2020, della Commissione europea, sulla crisi Covid-19: “Considerata l’entità ridotta del bilancio dell’UE, la principale risorsa proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri”;

Ai sensi dell’articolo 345 del TFUE che lascia impregiudicato il regime di proprietà vigente nei singoli Stati membri;

Considerato che l’esercizio dei poteri speciali di cui all’art 2 del decreto legge n. 332 del 1994 è permesso ove ricorrano “circostanze di grave pericolo di carenza di approvvigionamento nazionale minimo di prodotti petroliferi ed energetici, di materie prime e di beni essenziali alla collettività, nonché di servizi di telecomunicazione e di trasporto di servizi pubblici, pericoli per la difesa nazionale, la sicurezza militare, l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, le emergenze sanitarie”.

Visto il Decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 convertito con modificazioni dalla L. 7 febbraio 2020, n. 5 (in G.U. 14/02/2020), che prevede la ricapitalizzazione e trasformazione di Medio Credito Centrale SpA in una vera e propria banca degli investimenti consentendole di accedere ai finanziamenti della BCE a tasso negativo e a utilizzarli per finanziare privati e aziende e per mettere in sicurezza gli asset strategici del paese;

Considerato l’articolo 6 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“CuraItalia”), che prevede la possibilità di requisire in uso e proprietà beni mobili e immobili da ogni soggetto pubblico o privato, per fronteggiare l’emergenza sanitaria e per tutta la durata della stessa;

Vista l’eccezionalità della situazione definita come “calamità” eccezionale;

Visto il necessario urgente bisogno di mantenere la sicurezza pubblica nazionale per le famiglie e le aziende e di mettere in sicurezza le industrie e le aziende strategiche del Paese;

Visto lo stato effettivo di sospensione del Trattato Schengen da parte degli altri Stati membri dell’UE e l’embargo commerciale de facto che subisce il nostro paese;

Considerato il rischio imminente di speculazioni internazionali sui titoli delle banche italiane e del debito italiano, di blocco dei prestiti interbancari e dei pagamenti internazionali, di downgrading da parte delle agenzie di notazioni internazionali delle banche italiane e l’eventuale interruzione dell’erogazione di banconote;

Considerata la necessità di tutelare il Paese, i cittadini e le aziende da tali eventi, e di sostenerli nel superamento di questa grave crisi di liquidità e di fermo coatto delle attività, ai sensi dell’articolo 4 della Costituzione;

Visto l’urgente bisogno di un ente e di un piano di ricostruzione industriale del paese simile alle economie di guerra e di post guerra;

Con l’obiettivo del raggiungimento dell’articolo 47 della Costituzione, e potenziare il sistema creditizio pubblico e gli investimenti di banche pubbliche per attuare le politiche industriali, gli investimenti e le politiche economico-sociali vitali per la sopravvivenza in questa condizione di calamità del paese

 

Decreta:

 

 

Articolo 1

Ripristino dello statuto di enti di interesse pubblico

Gli istituti di credito e finanziari possono adottare lo statuto di ente di interesse pubblico o, alternativamente, di ente pubblico strumentale.  Gli enti di interesse pubblico e gli enti strumentali di interesse pubblico sono protetti e garantiti dallo Stato contro le normali leggi di fallimento e liquidazione. Essi sono tenuti a seguire le politiche e i piani economico-industriali decisi dal Governo e dal Parlamento.

 

 

Articolo 2

Transizione e modalità

 

  1. Entro 2 mesi dall’emanazione del presente decreto i Ministri competenti assicureranno il pieno controllo, all’amministrazione dello Stato, delle istituzioni finanziarie, anche parzialmente partecipate dal Ministero delle Finanze, fra cui Cassa Depositi e Prestiti SpA, Medio Credito Centrale, Monte dei Paschi di Siena, ecc.
  2. I Ministri competenti decideranno la forma più adatta per assicurare al Governo la disponibilità di organismi finanziari adatti a soddisfare, anche in forma eventualmente specializzata, le seguenti funzioni di interesse strategico:
  3. aiutare le aziende e i settori strategici in crisi per l’emergenza Covid-19;
  4. acquisire partecipazioni rilevanti in settori strategici;
  5. accedere ai fondi della BCE a tassi agevolati;
  6. erogare credito a PMI e famiglie.
  7. In adempimento dell’articolo 42 della Costituzione, gli istituti parzialmente partecipati dal Ministero delle Finanze, in particolare CDP e MPS, possono adottare lo statuto di istituzioni di credito di interesse pubblico, previo indennizzo per l’acquisto del restante capitale da parte dello Stato. Nel periodo transitorio, e per effetto immediato del presente decreto, lo Stato acquisisce le eventuali azioni privilegiate nel loro capitale.

 

Articolo 3

Invitalia

 

Invitalia SpA, agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, diventa Ente strumentale dello Stato, controllato da membri del Governo e del Parlamento. L’ente sarà incaricato di investire nei settori strategici del Paese.

 

Articolo 4

Poteri speciali

 

In tutti gli istituti di credito o altre partecipate parzialmente dal Ministero del Tesoro, saranno esercitati, per la durata dell’emergenza mondiale Covid-19, i poteri speciali dello Stato ai sensi dell’art. 1 del DPCM 10 giugno 2004, per via delle circostanze di grave pericolo di cui all’art 2 del decreto legge n. 332 del 1994, e in particolare i pericoli di carenza di approvvigionamento nazionale minimo di prodotti petroliferi ed energetici, di materie prime e di beni essenziali alla collettività (…) pericoli per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, emergenze sanitarie. Tali poteri speciali conferiscono speciali poteri di nomina, di veto, di decisione allo Stato compartecipante nella società.

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Articolo 5

Sospensione dalla quotazione sui mercati mobiliari

 

Il gruppo Poste Italiane, gli strumenti partecipati da CDP, e qualsiasi altra istituzione creditizia e finanziaria parzialmente partecipata dal MEF, può essere sospesa e/o esclusa dalla quotazione dei mercati mobiliari.

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