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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Emissione di Buoni di Solidarietà e Protezione ed altre misure  urgenti per mettere al riparo il risparmio nazionale e lo straordinario fabbisogno dello Stato dai rischi derivanti dalle turbolenze sui mercati finanziari internazionali, presenti e future.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In adempimento dell’art 47 della Costituzione, che impone alla Repubblica di incoraggiare e proteggere il risparmio in tutte le sue forme;

Visto lo stato di necessità ed urgenza, di cui all’art. 77 della Costituzione, conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed all’inevitabile impatto sull’economia determinato dalle straordinarie misure adottate per limitare i rischi sulla salute pubblica nella comunità internazionale ed in Italia con decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 e le sue successive attuazioni;

Considerato che  l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia  da  COVID-19  un’emergenza  di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto che le misure prese in tutto il mondo per contrastare l’emergenza sanitaria possono produrre un pregiudizio grave e globale nel livello della produzione e degli scambi, e che tale prospettiva ha già fatto registrare straordinarie turbolenze sui mercati finanziari internazionali;

Valutato lo straordinario incremento nel rischio che l’attualità implicherebbe nell’applicazione delle disposizioni previste dal decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (bail in), ed il grave pregiudizio  che ne deriverebbe sul risparmio nazionale;

Considerato che il blocco forzato delle attività produttive e il conseguente calo nella produzione e nel reddito è difficilmente quantificabile e comunque di misura rilevante;

Valutato il rischio che tali prospettive possano ragionevolmente produrre il prolungamento e l’accentuarsi delle turbolenze sui mercati finanziari;

Considerato che una cifra pari a circa 1500 miliardi di euro di risparmi dei cittadini è attualmente impiegato presso gli intermediari finanziari privati e quindi esposto ad un rischio “bail in” in potenziale crescita;

Considerata anche la ridotta possibilità che gli intermediari hanno di far pervenire queste risorse preziose a favore delle imprese, oggi in difficoltà straordinaria;

Considerato che un’altra importante quota del risparmio privato delle famiglie, per consistenze superiori ai 2000 miliardi, è investito in prodotti per l’investimento sui mercati speculativi internazionali;

Considerato che ogni turbolenza sui mercati e nel sistema finanziario si traduce in perdite altamente probabili nel valore e nelle consistenze del risparmio dei cittadini;

Valutata inoltre la possibilità che le gravi incertezze sui mercati finanziari possano pregiudicare nei prossimi mesi il buon andamento delle operazioni di collocamento dei Titoli del Debito Pubblico in scadenza;

Considerata la necessità di ampliare ora, con immediatezza, la spesa pubblica necessaria a far fronte alle esigenze straordinarie causate dall’emergenza sanitaria ed economica;

In vista degli investimenti urgenti che il Governo sta predisponendo nel settore della sanità e delle misure straordinarie a sostegno del reddito delle famiglie e delle imprese;

In prospettiva degli investimenti strutturali che il Governo sta pianificando per rafforzare e riorientare la struttura produttiva del Paese;

Considerata l’incertezza nella tempistica, nella dimensione e nella forma di eventuali interventi finanziari straordinari da parte dell’Unione europea;

Con il fine di far coincidere l’inderogabile e urgente protezione del risparmio dei cittadini con la valorizzazione di questa preziosa ricchezza nazionale in grado di sollevare la tempestiva ed efficace azione del Governo in contrasto alle emergenze in corso dalle incertezze dei mercati;

Con il fine ulteriore e importante di sollevare la popolazione e la sua discendenza dai pregiudizi certi e di lunga durata che comporterebbe il ricorso alternativo al finanziamento del nuovo fabbisogno attraverso prestiti internazionali;

Consapevole della straordinaria capacità del popolo italiano di far ricorso ad un sicuro, prezioso e diffuso senso di solidarietà nel momento del bisogno;

Con l’intento espresso di trasformare l’intero Debito Pubblico da strumento di potenziale oppressione della comunità nazionale, come è attualmente reso dalla dipendenza dai mercati speculativi, a uno strumento di protezione della ricchezza finanziaria dei cittadini e quindi misura oggettiva della sua dimensione;

 

decreta:

 

Art.  1

Emissione di Buoni di Solidarietà e Protezione

         Allo scopo di proteggere il risparmio delle famiglie italiane; di mettere al riparo il fabbisogno straordinario dello Stato dalle attuali e future turbolenze dei mercati finanziari internazionali; di ridurre progressivamente il futuro ricorso all’indebitamento sui mercati internazionali, sono adottate le seguenti misure :

  1. il Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri dispone l’emissione straordinaria ed immediata di Buoni di Solidarietà e Protezione riservati esclusivamente al risparmio nazionale e garantiti dal patrimonio dello Stato per un importo fino a 500 miliardi, estensibile fino a 1000;
  2. possono sottoscrivere i titoli di cui al presente decreto le seguenti categorie di operatori residenti:
    • le famiglie; sono altresì ammessi alla sottoscrizione gli individui non residenti che lavorano in Italia o soggiornano da più di sei mesi;
    • le aziende residenti;
    • le banche e gli intermediari posseduti o controllati da soggetti residenti;
  3. l’offerta dei titoli resta aperta con continuità alla sottoscrizione nella modalità “a rubinetto”, senza limite di importo fino al raggiungimento dell’importo stabilito di 500 miliardi di euro e salvo eventuale estensione dell’obiettivo;
  4. durata e tasso di interesse a favore dei sottoscrittori sono determinati dal presente decreto, come di seguito:
    • durata 3 mesi, tasso zero
    • durata sei mesi, tasso 0,25%
    • durata 1 anno, tasso 0,50%.
  5. in vista della successiva trasformazione dei titoli di Stato in Conti di Risparmio, sono escluse durate più lunghe.
  6. le disposizioni di cui ai punti 3, 4 e 5, escludono la possibilità che gli importi, la durata o le condizioni del collocamento siano determinate mediante asta.
  7. la raccolta ordini avviene per il tramite privilegiato della rete degli sportelli di Banco poste, ed eventualmente di altri intermediari di interesse pubblico successivamente individuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri. È prevista la retrocessione all’intermediario da parte del MEF di una commissione pari a 0,05%. Nessuna commissione potrà essere richiesta dall’intermediario al sottoscrittore.
  8. i Buoni di Solidarietà e protezione sono liberamente negoziabili sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana; i prezzi saranno monitorati ed eventualmente calmierati dal MEF che potrà imporre la cessione “alla pari”, o garantirne il riacquisto diretto.

 

Art. 2

Garanzia dello Stato

  1. I titoli denominati Buoni di Solidarietà e Protezione di cui al presente decreto godono, oltre alla ordinaria garanzia dello Stato, di privilegio sui proventi della gestione del patrimonio indisponibile pubblico;
  2. anche al fine di scoraggiare la cessione di cespiti del patrimonio pubblico, si dispone a favore dei possessori dei Buoni di cui al presente decreto, anche riuniti in apposito sindacato:
    • il diritto di prelazione in caso di eventuale cessione dei cespiti appartenenti al patrimonio pubblico;
    • uno specifico privilegio sui proventi derivanti da tali eventuali future cessioni nel caso in cui vengano ceduti a terzi.

 

Art.  3

Trattamento fiscale

  1. proventi dei titoli di cui al presente decreto sono esentasse.
  2. l’intero importo del titolo è esplicitamente escluso da qualsiasi imposta patrimoniale, presente e futura, comprese le imposte di successione.

 

Art.  4

Operazioni straordinarie di riacquisto o concambio

  1. una percentuale pari ad almeno il 10% delle somme raccolte con la sottoscrizione dei Buoni di Solidarietà e Protezione viene destinata alla costituzione di uno specifico Fondo di gestione a disposizione del Dipartimento del Tesoro per contenere il rischio di rifinanziamento e contenere il costo del servizio del debito.
  2. il Fondo viene attivato per acquistare sul mercato secondario internazionale i titoli di stato italiani nei momenti di turbolenza, in maniera tale da calmierare i mercati, abbattendo contemporaneamente il costo del servizio del debito e riducendo contestualmente lo stock del debito detenuto dalla speculazione.

 

Art.  5

Abrogazione delle norme sul “bail in”

  1. In considerazione della particolare turbolenza sui mercati finanziari internazionali, ed alla possibilità che l’emergenza economica aggravi i bilanci degli intermediari; intervenendo a favore del risparmio privato delle famiglie italiane che risulterebbe esposto ad un rischio di prelievo molto maggiore rispetto a quello originariamente ipotizzato nella legge cosiddetta del bail in, è abrogato il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
  2. il Governo predispone con disposizioni a parte misure adeguate a sostenere diversamente le banche residenti che dovessero riscontrare difficoltà, valutando caso per caso l’opportunità di una loro nazionalizzazione e trasformazione in enti pubblici.

 

Art. 6

Pubblicità

  1. in vista dell’importanza di rassicurare con immediatezza l’opinione pubblica già turbata dall’eccezionalità della situazione e preoccupata delle sue ricadute sulle condizioni economiche future, si dispone che il servizio pubblico di informazione riservi alle disposizioni del presente decreto un adeguato e continuativo spazio di informazione, anche rispondendo, di concerto con il Governo, ai dubbi ed agli interrogativi che dovessero emergere sulla sua interpretazione.
  2. il Consiglio dei ministri delibera sulle forme più adeguate di pubblicità da predisporre sul sistema mediatico nazionale.
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